+ Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
Riferimento: art. 35, commi da 21 a 23, DL n. 223/2006
A decorrere dal 6.7.2206 è previsto l’obbligo di indicare in tutti gli atti di cessione immobiliare le modalità di pagamento del corrispettivo, l’eventuale intervento di un mediatore immobiliare, l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione e le modalità di pagamento della stessa. Il comma 22 introduce nuove informazioni da inserire negli atti di cessione immobiliare, anche se relativi a cessioni soggette ad IVA. In particolare le parti contraenti hanno l’obbligo di specificare:
E’altresì necessario riportare gli estremi di identificazione dello strumento di pagamento utilizzato (numero del bonifico o dell’assegno bancario/circolare)
Nel corso di un recente incontro con i Sindaci e gli amministratori locali, l’Assessore Gilmozzi ha illustrato i contenuti della LP 16 del 2005 , rassicurando sulla non applicabilità della stessa alle costruzioni esistenti.
Per quanto riguarda le baite, , escluse di fatto dalla classificazione percentuale, viene confermato l’obbligo di predisporre l’adeguamento dei singoli PRG all’articolo 24 bis provvedendo alla stesura di una normativa omogenea e ad una schedatura di tutti gli edifici del Comprensorio con criteri altrettanto omogenei.
Vi è comunque stata una apertura da parte dell’Assessore sulla proposta del Comprensorio di poter effettuare il censimento e la schedatura delle baite “in progress”, consentendo ai Comuni di concedere il permesso di recupero e trasformazione d’uso per le baite di volta in volta censite, senza dover aspettare il completamento del censimento stesso, che richiederebbe anni di lavoro.
C’è l’impegno, Gilmozzi lo ha assicurato, di far studiare una soluzione in tal senso in tempi brevissimi ai servizi competenti.
+ Agevolazioni per le commissioni immobiliari
Dal 1° gennaio 2007 è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 Euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno di imposta.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di Euro 1.000, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
La nuova disciplina prevede una distinzione dell’edilizia residenziale in due categorie d’uso:
Con questo disegno di legge la Giunta Provinciale fissa con delibera per ciascun comune la percentuale massima dei nuovi alloggi da realizzare per il tempo libero e vacanze rispetto a quelli destinati a residenza ordinaria (tenendo conto della popolazione residente), determinando in modo distinto la percentuale assegnata alle nuove edificazioni rispetto a quella per i cambi d’uso degli edifici esistenti.
La nuova disciplina si applica:
La nuova disciplina non si applica invece:
Dopo l’approvazione in Consiglio provinciale arrivano ora i regolamenti per rendere operative le proposte della Giunta Provinciale di Trento in materia di politiche abitative.
Nel determinare il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, la Provincia ha tenuto conto, in particolare, del consumo di territorio, della consistenza di alloggi vuoti, della popolazione residente, della ricettività turistica, delle presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale.
Le verifiche dei dati hanno portato all’elaborazione degli elenchi riportanti la percentuale massima degli alloggi per vacanze di ciascuno dei comuni interessati.
Queste le percentuali per la nostra zona:
Comune | % alloggi vacanze |
---|---|
Siror | 10 |
Tonadico | 20 |
Fiera di Primiero | 20 |
Transacqua | 20 |
Imer | 30 |
Mezzano | 30 |
Siror - San Martino | 0 |
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2006
Le agenzie di affari in mediazione immobiliare, a partire dal 21 giugno 2006, in base alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale dovranno:
Nell’archivio unico devono essere registrate le informazioni relative a:
+ Disposizione per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire
All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’art. 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.